La sicurezza nella
pratica
sportiva
è
fondamentale
per
tutte
le
associazioni
e
società
sportive
che
hanno
voglia
di
pianificare
attività
strutturate
e
interessanti.
Per
offrire
un
evento
sportivo
curato
e
in
grado
di
mettere
le
persone
nella
condizione
di
praticare
le
attività
con
serenità
è
indispensabile
curare
l’agibilità
e
la
manutenzione
delle
strutture,
ma
anche
offrire
una
tutela
assicurativa
su
infortuni, eventi gravi e risarcimenti.
Per
mettere
i
nostri
affiliati
nella
condizione
di tutelare
i
propri
iscritti dai
rischi
di
eventi
accidentali
lesivi,
la
POLISPORTIVA
FUTURA
BASKETBALL
valuta
periodicamente accordi
assicurativi che
permettano
di
organizzare
iniziative
e
manifestazioni
in
sicurezza
e
con
passione.
Lo
Sport
come
valore,
benessere
sociale
e
qualità
della
vita
è
SPORT IN SICUREZZA
ASD
POLISPORTIVA
FUTURA
BASKETBALL
è
assicurata
in
convenzione con lo CSEN.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A
maggior
precisazione
dell’art.
21
“Oggetto
dell’Assicurazione”
delle
Norme
che
regolano
l’assicurazione
infortuni,
l'assicurazione
vale
per
gli
iscritti
al
camp
nelle
date concordate.
L’assicurazione
opera
senza
limiti
di
età
e
per
il
mondo
intero
a
condizione
che
le
attività
sportive
e
del
tempo
libero
previste
fra
le
finalità
statutarie
dello
CSEN
siano
svolte
sotto
l’egidia
del
Contraente
in
occasione
ed
in
circostanze
previste
dai
regolamenti
sportivi,
dai
calendari
o
da
accordi
delle
Associazioni
purchè
definiti
in
data
certa
antecedente
all’evento
che
ha
generato
l’infortunio
cosi
come
previsto
dall’Art.3 comma terzo del Decreto.
ASSICURATI
L'assicurazione
vale
per
le
persone
appartenenti
alle
seguenti categorie
:
A) ISCRITTI, ADDETTI
SOMME ASSICURATE
L’Assicurazione
è
prestata
per
ciascuna
persona
di
ogni
categoria sulla
base delle somme assicurate qui di seguito riportate:
A) MORTE € 80.000= (ottantamila/00)
INVALIDITA’ PERMANENTE € 80.000= (ottantamila/00)
con
franchigia
fissa
ed
assoluta
del
6%
per
tutte
le
attività
sportive
e
del
tempo
libero
tranne
che
per
le
specialità
pericolose
per
le
quali
la
franchigia
verrà
applicata
nella
misura del 9%.
L'assicurazione
è
prestata
nei
confronti
delle
persone
appartenenti
alle
categorie
indicate
nel
presente
allegato,
per
le
somme
ivi
riportate.
Tali
persone
devono
trovarsi
in
condizioni di assicurabilità ai sensi delle Norme di polizza.
Ciò premesso il Contraente è esonerata dall'obbligo:
della denuncia della generalità delle persone assicurate.
Per
l'identificazione
di
tali
persone,
si
farà
riferimento
alle
risultanze
dei
libri
o
dei
registri
di
amministrazione
del
Contraente.
.
La
Contraente
si
impegna
a
tale
fine
ad
esibire
in
qualsiasi
momento
alle
persone
incaricate
dalla
Società
di
effettuare
accertamenti
e
controlli
della
denuncia
delle
infermità,
difetti
fisici
o
mutilazioni
da
cui
gli
Assicurati
fossero
affetti
al
momento
della
stipulazione
della
polizza
o
che
dovessero
in
seguito
sopravvenire,
fermo
il
disposto
dell’Art.
18
“Persone
non
assicurabili”
delle
Norme
comuni
ai
moduli
e
dell’Art.29
“Criteri
d’indennizzabilità”
delle
Norme
che regolano l’assicurazione infortuni.
Permane
invece
l’obbligo
per
il
Contraente
di
denunciare
le
altre
eventuali
assicurazioni
che
lo
stesso
avesse
in
corso
o
stipulasse
per
un
rischio
analogo
a
quello
della
presente
polizza.
DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE
Nel
caso
che
l’infortunio
residui
postumi
invalidanti
di
natura
permanente
questi
verranno
determinati
secondo
la
Tabella
Lesioni
annessa
al
Decreto
detratta
la
franchigia
operante per le specialità sportiva praticata.
In
caso
di
presenza
di
lesioni
non
classificate
nella
Tabella
allegata
al
Decreto
si
farà
riferimento
alla
valutazione
presente nella tabella ANIA.
Assicurazione
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